Art. 8.

      1. L'appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dagli statuti delle confessioni e associazioni religiose di cui al capo II, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni interessate.
      2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1, che appartengono a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza adotta le misure necessarie, di intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza.